tutte le modifiche al calcolo del danno non patrimoniale che avverranno a seguito dell’emanazione del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti
Cosa è il danno non patrimoniale?
Il danno non patrimoniale ricomprende tutte quelle lesioni che, come il nome stesso suggerisce, non sono legate alla sfera patrimoniale di un soggetto quanto a quella biologica e relazionale. Si parla, quindi, di tutte quelle lesioni sia fisiche che emotive che un individuo si trova a patire come conseguenza di un atto altrui, e che dunque necessitano di essere definite al fine di permetterne il risarcimento. Appare, infatti, piuttosto evidente come l’aver subito delle lesioni sia un nocumento per una persona, più complesso è definire in modo univoco la somma che si dovrà corrispondere per ripagare tale danno. Con questa tabella unica per tutto il territorio nazionale il Legislatore prova a individuare dei parametri chiari e precisi per consentire al Giudice, come anche a tutti gli atri attori del diritto, di risolvere in modo agevole tale dilemma.
Le categorie del danno non patrimoniale ed i parametri
Il danno non patrimoniale potrà essere distinti in danno materiale e danno morale. Essendo il danno morale del tutto intangibile, per poterlo calcolare ci si riporta sempre, necessariamente, al danno materiale che lo ha causato. Dunque il valore del danno morale risulterà sempre in una percentuale del valore del danno materiale che lo ha causato. Ma, essendo anche il danno materiale di difficile quantificazione, per la sua misurazione si è deciso di avvalersi di due parametri: la percentuale di invalidità ed i giorni di convalescenza. Il danno materiale si distingue quindi in temporaneo o permanente, ed in di lieve (1%-9%) e di non lieve entità (10%-100%). Si vengono quindi a creare 4 differenti categorie, ognuna con le sue regole per la liquidazione del danno, che andremo ora ad analizzare singolarmente.
Il danno di non lieve entità permanente o macro permanente
Andiamo subito ad analizzare la categoria che incide più profondamente in quello che è il quantum del risarcimento del danno: il danno permanente superiore al 9% di invalidità. Per questa categoria di danno è stato definito un valore unitario al punto percentuale che è di euro 860,97. Partendo da questo valore dovremo compiere tre moltiplicazioni per ottenere il valore finale del danno. Si dovrà anzitutto moltiplicare per il numero di punti percentuali di invalidità permanente e successivamente per due diversi moltiplicatori: uno crescente in base alla percentuale di invalidità ed uno decrescente in base all’età.
Si veda ad esempio una persona di 50 anni che subisce una lesione del 25% di invalidità: secondo la tavola 1A il primo moltiplicatore sarà di 4,66207, mentre per la tavola 1B il secondo sarà di 0,756. Dunque, il risultato finale sarà quello dato da 860,97 X 25 X 4,66207 X 0,756 = 75.862,76 €.
Il danno di lieve entità permanente o micro permanente
Passiamo ora alla seconda categoria, i danni permanente pari o inferiori al 9% di invalidità. Anche per questa categoria è stato definito il valore unitario al punto percentuale come pari a 860,97. Infatti, sia i micro che i macro permanente fanno ora riferimento alla medesima norma: l’articolo 139 Codice delle assicurazioni private. Identico è anche il modello di calcolo: si dovrà infatti anche in questo caso moltiplicare il valore unitario per la percentuale di invalidità permanente e successivamente si moltiplicherà tale risultato per il modificatore crescente in base alla percentuale di invalidità, ed a quello decrescente in base all’età. Le maggiori differenze riguardano
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